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Normativa di riferimento

In base all’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014, il Sistema Tessera Sanitaria deve mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della Dichiarazione dei Redditi tramite modello 730 precompilato.

Sono soggetti al nuovo adempimento:

  • Iscritti all’albo dei medici chirurghi
Iscritti all’albo degli odontoiatri
Fisioterapisti
Psicologi
Nutrizionisti
Podologi

ASL
aziende ospedaliere
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
policlinici universitari
farmacie pubbliche e private
presidi di specialistica ambulatoriale
altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari

strutture
per l’erogazione delle prestazioni
di assistenza protesica
e di assistenza integrativa

Questi soggetti sono OBBLIGATI (come da Decreto del 26/1/2016) a comunicare al sistema TESSERA SANITARIA NAZIONALE le spese mediche sostenute dai contribuenti, i quali così ritroveranno tali spese deducibili nel loro 730 precompilato per l’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede infatti che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato. A tale scopo, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti che erogano servizi sanitari.

Il decreto del 31 luglio 2015 del Ministero Economia e Finanze indica inoltre le Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

 Quali documenti inviare al Sistema Tessera Sanitaria?

– fatture

– ricevute di pagamento,

– scontrini fiscali,

– eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.

Il Decreto Ministeriale del 31 Luglio 2015 stabilisce le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Tali specifiche sono definite in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, il Ministero della Salute, le Regioni, le Associazioni di categoria dei farmacisti e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per le parti di rispettiva competenza.

Il Decreto è stato approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 30 Luglio 2015 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 Agosto 2015, n. 185.

In sintesi, sulla scorta di quanto previsto da norme e regolamenti sopra esposti:

  1. i soggetti obbligati inviano al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, i dati relativi alle prestazioni erogate con l’indicazione della spesa a carico dell’assistito;
  2. l’Agenzia delle Entrate trasmette al Sistema Tessera Sanitaria i codici fiscali dei soggetti per i quali è prevista la predisposizione della Dichiarazione dei Redditi precompilata;
  3. dal 1° marzo di ciascun anno, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle entrate, in forma aggregata per tipologia di spesa, i dati sulle spese sanitarie e veterinarie dei soggetti indicati dalla stessa Agenzia.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

Delega del Cliente

– Per la delega al commercialista il cliente deve entrare nella propria area riservata di Sistema Tessera Sanitaria (http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/areariservata/) con le credenziali in suo possesso e nella sezione “Gestione deleghe” dovrà indicare la scelta del soggetto terzo (il Commercialista).

– il commercialista, come soggetto terzo indicato, deve essere in possesso di abilitazione come intermediario fiscale (soggetto abilitato ad Entratel). A seguito di verifica con esito positivo, il Sistema TS invierà all’indirizzo di posta certificata del soggetto terzo (PEC) un link per ultimare il processo di delega.

Spese mediche detraibili nel 730 della dichiarazione dei redditi e nel modello unico

Tra le spese mediche detraibili rientrano:

    • le visite specialistiche
    • le operazioni chirurgiche
    • gli interventi operatori
    • le spese per la riabilitazione e la fisioterapia (fisiokinesiterapia, laserterapia, posturale, ecc.)
    • le prestazioni specialistiche anche se rese da un medico generico
    • le spese sostenute per i ricoveri
    • acquisto di medicine con scontrino parlante
    • affitto di attrezzature mediche il cui utilizzo è stato prescritto dal medico
    • le sedute di psicoterapia e visite psicologo
    • le spese per protesi, anche quelle utili a curare una patologia (protesi dentarie, ponti, capsule ecc. ma anche occhiali da vista e lenti a contatto, ad esempio).
    • I dispositivi medici, apparecchiature e macchine sanitarie o strumenti purché certificati CE
    • il costo per l’acquisto degli autoveicoli o mezzi similari (elettrici e non) per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento dei soggetti portatori di handicap, non vedenti, sordomuti, soggetti non autosufficienti ed invalidi come anche i cani guida
    • cure termali
    • Le spese di pernotto presso le strutture dei ricoverati ma non quelle per i familiari che fanno compagnia
    • Le spese per l’infermiera se il paziente richiede assistenza in base al suo stato psicofisico
    • Le spese mediche generiche ed i costi sostenuti per l’assistenza specifica ai disabili, così definiti dalla Legge n.104 del 1992
    • Le spese per chemioterapia, analisi radioscopiche, radioterapia cobaltoterapia e simili.
    • Le spese (sostenute in Italia o all’estero) per la fecondazione assistita rientrano nell’ambito delle spese mediche detraibili secondo quanto chiarito dalla circolare n. 108/E del 1996, paragrafo 2.4.3.
    • Le spese mediche sostenute per prestazioni specialistiche indicate nell’articolo 3 del Dm 29 marzo 2001: podologo, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale o educatore professionale e anche quelle rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel richiamato Dm 29 marzo 2001. La detraibilità è consentita a condizione che la prestazione sia prescritta da un medico.
    • Le spese per prodotti fitoterapici o le preparazioni galeniche
    • Le spese per non vedenti (es. acquisto cani da guida ma anche loro mantenimento e cure mediche)
    • Le spese per interventi chirurgici minori, anestesie, sale operatorie, trasfusioni, trapianti, prestazioni chiroterapiche
    • Le spese sostenute per perizie mediche.
    • Le spese per visite del dietologo anche senza prescrizione medica purché effettuate dall’avente titolo e dietro rilascio di una dieta o di prescrizioni alimentari.
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