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In base all’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014, il Sistema Tessera Sanitaria deve mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della Dichiarazione dei Redditi tramite modello 730 precompilato.
Questi soggetti sono OBBLIGATI (come da Decreto del 26/1/2016) a comunicare al sistema TESSERA SANITARIA NAZIONALE le spese mediche sostenute dai contribuenti, i quali così ritroveranno tali spese deducibili nel loro 730 precompilato per l’Agenzia delle Entrate.
L’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede infatti che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato. A tale scopo, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti che erogano servizi sanitari.
Il decreto del 31 luglio 2015 del Ministero Economia e Finanze indica inoltre le Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.
– fatture
– ricevute di pagamento,
– scontrini fiscali,
– eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.
Il Decreto Ministeriale del 31 Luglio 2015 stabilisce le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Tali specifiche sono definite in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, il Ministero della Salute, le Regioni, le Associazioni di categoria dei farmacisti e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per le parti di rispettiva competenza.
Il Decreto è stato approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 30 Luglio 2015 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 Agosto 2015, n. 185.
In sintesi, sulla scorta di quanto previsto da norme e regolamenti sopra esposti:
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato
– Per la delega al commercialista il cliente deve entrare nella propria area riservata di Sistema Tessera Sanitaria (http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/areariservata/) con le credenziali in suo possesso e nella sezione “Gestione deleghe” dovrà indicare la scelta del soggetto terzo (il Commercialista).
– il commercialista, come soggetto terzo indicato, deve essere in possesso di abilitazione come intermediario fiscale (soggetto abilitato ad Entratel). A seguito di verifica con esito positivo, il Sistema TS invierà all’indirizzo di posta certificata del soggetto terzo (PEC) un link per ultimare il processo di delega.
Tra le spese mediche detraibili rientrano: